Sintesi della più recente disciplina della perequazione delle pensioni

Normativa generale sulla perequazione

  1. L'art. 34, comma 1, della Legge 23.12.1998, n. 448, stabilisce che con effetto dal 1° gennaio 1999 la rivalutazione delle pensioni si applica sull'importo complessivo dei trattamenti di pensione percepiti da ciascun pensionato da rivalutare in misura proporzionale ai trattamenti da rivalutare.
  2. L'art. 69, comma 1, della Legge 23.12.2000, n. 388, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione delle pensioni è effettuata nelle seguenti misure:
    1. 100% per fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo;
    2. 90% per fasce di importo da tre volte a cinque volte il trattamento minimo;
    3. 75% per fasce di importo superiori a cinque volte il trattamento minimo.

Normativa speciale delle sospensioni della perequazione

  1. L'art. 2, comma 1, del D.L. 19.9.1992, n. 384 stabilisce la sospensione per il 1993 della perequazione automatica delle pensioni, salvo fissare in punti 1,8 e 1,7 rispettivamente al 1° giugno e dal 1° dicembre la perequazione ex art. 21. secondo comma, della Legge 27.12.1983, n. 730.
  2. L'art. 11, comma 5, della Legge 24.12.1993, n. 537 conferma la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni e stabilisce ulteriori incrementi per le pensioni di importo fino a L. 1.000.000.
  3. L'art. 59, comma 13, della Legge 27.12.1997, n. 449, ha escluso il diritto alla perequazione per l'anno 1998 per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo.
  4. L'art. 1, comma 19, della Legge 24.12.2007, n. 247, ha escluso il diritto alla perequazione automatica per le pensioni superiori ad otto volte il trattamento minimo per l'anno 2008, garantendo la perequazione fino a concorrenza di tale importo.
  5. L'art. 24, comma 25, del D.L. 6.12.2011, n. 201 ha escluso il diritto alla perequazione automatica per le pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo per gli anni 2012 e 2013.
  6. Il comma 483 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, per il triennio 2014-2016
    1. ha confermato la perequazione intera per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo;
    2. ha ridotto al 95% la perequazione alle quote di pensione comprese nella fascia tra tre volte e quattro volte il trattamento minimo;
    3. ha ridotto al 75% la perequazione alle quote di pensione comprese nella fascia tra quattro volte e cinque volte il trattamento minimo;
    4. ha ridotto al 50% la perequazione alle quote di pensione comprese nella fascia tra cinque volte e sei volte il trattamento minimo;
    5. ha ridotto al 40% per l'ano 2014 ed al 45% per gli anni 2015 e 2016 la perequazione alle quote di pensione superiori a sei volte il trattamento minimo;
  7. L'art. 1, comma 1, , del D.L. 21.5.2015, n. 65 (da convertire in legge entro il 20.7.2015):
              Per gli anni 2012 e 2013
    1. ha confermato la perequazione intera per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo;
    2. ha ridotto al 40% la perequazione alle quote di pensione comprese nella fascia tra tre volte e quattro volte il trattamento minimo;
    3. ha ridotto al 20% la perequazione alle quote di pensione comprese nella fascia tra quattro volte e cinque volte il trattamento minimo;
    4. ha ridotto al 10% la perequazione alle quote di pensione comprese nella fascia tra cinque volte e sei volte il trattamento minimo;
    5. ha eliminato la perequazione alle quote di pensione superiori a sei volte il trattamento minimo;
      Per gli anni 2014 e 2015 (con una riduzione rispetto alla legge 27.12.2013, n. 147)
    6. ha ridotto al 20% la perequazione alle quote di pensione superiori a tre volte il trattamento minimo;
      Per l'anno 2016 (con una riduzione rispetto alla legge 27.12.2013, n. 147)
    7. ha ridotto al 50% la perequazione alle quote di pensione superiori a tre volte il trattamento minimo;

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